Saremo presenti anche noi tra i sei professionisti che porranno un quesito all’On. Marco Osnato, Presidente della Commissione Finanze e Tesoro della Camera dei Deputati, nel corso del nuovo appuntamento con il format FlashMobWeb di “Video Backlight di Marco Italiano” in collaborazione con “Informazione Fiscale”. L’evento potrà essere seguito in diretta lunedì 6 marzo alle ore 18.00 sul sito www.videobacklight.com
Il nostro quesito verterà su una questione che, sulla stampa, abbiamo affrontato per primi in Italia, e forse unicamente. Ottenendo tra la primavera e l’estate dello scorso anno un primo risultato, ma non del tutto sufficiente alla risoluzione del problema segnalato.
Con un articolo del 12 maggio scorso pubblicato da “Il Sole 24 ore”, segnalavamo che il modello di dichiarazione IMU allora vigente non era idoneo a comunicare le esenzioni disposte per il dilagare della pandemia affinché i comuni potessero adempiere agli oneri di rappresentazione degli aiuti negli appositi registri nazionali degli aiuti di Stato.
Questa è stata la principale ragione che aveva spinto il legislatore, con il decreto Semplificazioni, a differire il termine di presentazione della dichiarazione dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 nell’attesa che venisse elaborato il nuovo modello dichiarativo. Per come è stato concepito il modello con il decreto del MEF del 29 luglio 2022, tuttavia, oltre a prevedere la casella “Esenzione quadro temporaneo Aiuti di Stato” da barrare in caso di fruizione di un’esenzione “pandemica”, non è stato previsto il campo per l’indicazione del settore di fruizione dell’aiuto, indispensabile per l’individuazione del registro nazionale di riferimento, RNA, ovvero SIAN o SIPA se si tratta di agricoltura e pesca, né del codice Ateco dell’attività meritevole di esenzione. Né è possibile indicare l’importo dell’aiuto che, al fine di trovare collocazione nei registri, dovrà essere determinato dai comuni in base ai valori degli immobili dichiarati e alle aliquote deliberate per l’anno d’imposta interessato. Non è nemmeno possibile indicare la norma invocata a supporto dell’esenzione. Ma a questa mancanza può sopperire l’autodichiarazione degli aiuti di Stato trasmessa entro lo scorso 31 gennaio che, in virtù del DM dell’11 dicembre 2021, deve essere resa disponibile ai comuni. Settore di fruizione e codice Ateco dell’attività esercitata non erano però richiesti, relativamente alle esenzioni IMU, nemmeno nel modello dell’autodichiarazione. Il problema maggiore, pertanto, è rimasto irrisolto. Come irrisolto resta il problema delle agevolazioni fruite nel 2020, periodo d’imposta che è già stato oggetto di dichiarazioni presentate entro il 30 giugno 2021.
L’unica soluzione verosimile alla problematica può passare per un nuovo aggiornamento del modello dichiarativo con la concessione dell’opportunità di dichiarare (nuovamente) le esenzioni per la pandemia fruite nel 2020. Non di certo perché vi sia la voglia di duplicare gli adempimenti, ma perché è necessario che gli aiuti IMU fruiti nell’ambito del Temporary framework trovino collocazione nei tre registri nazionali. Infatti, in virtù del’articolo 17, comma 2, del DM del MISE n. 115/2017, l’inadempimento degli obblighi di registrazione negli appositi registri «determina l’illegittimità della fruizione dell’aiuto individuale». Peraltro, l’articolo 31-octies, comma 1, del D.L. n. 137/2020 ha esonerato dalla responsabilità patrimoniale, conseguente alla mancata registrazione degli aiuti nel periodo 2020/2024, i soggetti che ne sono onerati, i comuni nel caso delle esenzioni IMU. Con le conseguenze, pertanto, ad esclusivo carico dei contribuenti che potrebbero subire il danno. Considerato che il decreto Milleproroghe ha spostato nuovamente il termine di presentazione della dichiarazione, portandolo al 30 giugno 2023, chiederemo all’On. Marco Osnato se il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e in particolare il Dipartimento delle Finanze a cui il problema è già stato segnalato per le vie informali, abbia preso in considerazione l’ipotesi di perseguire questa strada.