Il contenzioso tributario fa parte della vita e, come ogni cosa della vita, può riservare l’imprevedibile.

Un contribuente nato e vissuto in Veneto, dove tuttora risiede, ci contattava oltre un paio di anni fa dopo aver letto sul web di alcune questioni di cui negli anni ci siamo occupati.

Non era riuscito a far si che un comune della provincia di Bari, località di origine della sua famiglia, riconoscesse ad un immobile ereditato una agevolazione IMU.

Il cittadino, non essendo addivenuto ad una conclusione bonaria della vicenda, ci contattava per chiedere supporto. Ma, una volta visionate le risposte che aveva ottenuto dall’Ufficio, non potevamo far altro che ricorrere in Commissione Tributaria che, nel frattempo, è divenuta Corte di Giustizia Tributaria. Il problema riguardava gli accertamenti IMU e TASI inizialmente per l’anno 2015. A distanza di un anno, i medesimi problemi sorgevano per l’anno 2016 e dopo ancora un anno per l’anno 2017.

Come accennato, il contenzioso tributario, in quanto cosa della vita, è imprevedibile. Accadeva così che delle quattro controversie sorte, due relative al 2015 e due relative al 2016, per ciascuno degli anni in questione si sono alternate una pronuncia favorevole al contribuente e una pronuncia favorevole al comune impositore. Naturalmente tutte vertevano sulla medesima questione di diritto che, dal nostro canto, abbiamo ritenuto fondata sin dal momento dell’incarico. Ragion per cui abbiamo dovuto impugnare dinanzi al giudice di secondo grado le due sentenze a noi sfavorevoli.

Nel frattempo, abbiamo dovuto ricorrere contro i due atti che il contribuente ha ricevuto ad ottobre scorso relativi al 2017 corredando i ricorsi, come la legge vuole, dell’istanza di mediazione. E questa volta, probabilmente a causa delle novità della riforma della giustizia tributaria che attribuisce maggiori responsabilità ai funzionari delle amministrazioni fiscali che non accolgono bonariamente le tesi dei contribuenti che dovessero essere condivise dal giudice, la mediazione ha prodotto i suoi effetti. E ciò non solo per il periodo 2017, oggetto degli ultimi ricorsi, ma anche per l’anno precedente e soprattutto per il futuro.

Vero è che, come per ogni accordo, anche per perfezionare l’accordo di mediazione vi sono state rinunce reciproche, spese legali in primis, ma è altrettanto vero che abbiamo dato assoluta priorità all’unico interesse del cittadino, quello di vedersi riconoscere, finalmente, un diritto che la legge gli ha riservato. E per giungere ad un simile lieto fine occorrono buon senso e ragionevolezza da tutte le parti in causa.

È per questo che va il nostro apprezzamento all’Ufficio Tributi di quel comune del barese che, nonostante fosse in possesso, come noi, di due sentenze favorevoli alle sue tesi, ha fatto in modo che prevalessero buon senso e ragionevolezza. L’Ufficio è stato in grado di modificare il suo iniziale orientamento, riconoscendo così la sussistenza di un diritto al contribuente. Ed è così che nell’accordo di mediazione sottoscritto si legge che «Il Comune … riconosce all’immobile categ. A4 identificato al Fg………., dall’anno d’imposta 2016 il requisito di ruralità strumentale, pertanto, annulla gli atti di accertamento …».

Insomma, tutto è bene quel che finisce bene!

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