L’iscrizione a ruolo conseguente al mancato pagamento della TARI deve recare, come anno del credito, l’anno in cui il debitore avrebbe dovuto eseguire il versamento e non l’anno di notifica dell’avviso di accertamento.

È quanto si ricava dalla sentenza n. 1770/2022 depositata il 21 dicembre scorso dalla Corte di Giustizia di I grado di Taranto (Occhinegro, Presidente e Relatore) in accoglimento di un ricorso che abbiamo presentato per un nostro cliente.

In effetti, il decreto del Ministero delle Finanze n. 321/1999, con l’articolo 1, comma 1, lett. f), impone l’obbligo di indicare «l’anno o il periodo di riferimento del credito». L’articolo 6 del medesimo decreto afferma che «il contenuto minimo della cartella di pagamento è costituito dagli elementi che, ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, devono essere elencati nel ruolo».

La cartella di pagamento faceva riferimento alla tassa sui rifiuti 2019 e il contribuente la impugnava per aver eseguito i versamenti per quella annualità esibendo le quietanze in giudizio. Il comune si difendeva sostenendo che la richiesta fosse riferita alla TARI 2016 che non era stata versata e per la quale, nel 2019, era stato notificato l’avviso di accertamento al contribuente. In verità, il richiamo nella cartella dell’atto presupposto era poco chiaro, tant’è vero che la richiesta appariva riferita all’anno d’imposizione 2019.

Il Collegio accoglieva le nostre ragioni non solo sulla base del riferimento esplicito della cartella di pagamento alla tassa per l’anno 2019, ma anche del fatto che ciò sarebbe risultato confermato dall’estratto di ruolo prodotto in giudizio dallo stesso ente impositore e nel quale i giudici tarantini hanno ravvisato l’ulteriore riferimento alla «Tari afferente l’annualità 2019». Con la conseguenza che le ragioni dell’erario comunale non avrebbero potuto trovare fondamento.

Anche se la sentenza non fa menzione della struttura della tassa, la decisione del Collegio ne conferma la natura di tributo da versare in autoliquidazione. La pretesa tributaria non nasce, infatti, con la notifica dell’avviso di accertamento, ma con l’obbligo di effettuare il pagamento entro i termini di scadenza fissati dai comuni secondo le prescrizioni dell’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013. Anche se per diversa questione, in questo senso si era già espressa la Commissione Tributaria Provinciale di Parma con sentenza n. 70/2020 secondo cui l’obbligo di pagamento trova fondamento nella legge, non nell’avviso di accertamento.

Opportuno rammentare, infine, che tali prescrizioni vanno rispettate per le iscrizioni a ruolo dei debiti tributari comunali per i quali sono stati emessi avvisi di accertamento entro il 31 dicembre 2019. Dal 1° gennaio 2020, difatti, anche per la riscossione dei tributi locali è debuttato l’avviso di accertamento esecutivo che, una volta divenuto definitivo, acquisisce titolo per dare avvio alla riscossione, anche forzata.

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