Con l’inizio del nuovo anno, a seguito delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2023 in tema di regime forfettario, contribuenti e professionisti sono alle prese con le valutazioni di convenienza relative ai migliori regimi di determinazione del reddito e dell’IVA da adottare.

In particolare, l’articolo 1, comma 54, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 ha modificato l’articolo 1, commi 54 e 71 della legge n. 190/2014 innalzando a 85.000 euro la soglia di ricavi e compensi entro cui poter transitare nel regime forfettario e prevedendo la cessazione immediata del regime, senza attendere il successivo anno d’imposta, in caso di superamento della sogli di ricavi e compensi di 100.000 euro.

La valutazione da effettuare non deve, tuttavia, limitarsi a superare il test della convenienza. Deve essere prestata molta attenzione, infatti, alla eventuale presenza di cause ostative all’accesso al regime.

Con riguardo a quest’ultimo aspetto, dopo aver varcato la soglia del nono anno di esistenza del regime forfettario, sussistono ancora dubbi in relazione alla possibile applicazione del regime qualora, oltre all’attività economica che si intende assoggettare al particolare regime, il contribuente eserciti una attività agricola. E le attività agricole, per la gran parte, danno luogo all’adozione di regimi fiscali speciali indicendo i contribuenti nel dubbio.

Infatti, l’articolo 1, comma 57, lett. a), della legge n. 190/2014 preclude l’accesso al regime agevolato alle persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito.

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, ha elencato i regimi incompatibili con l’accesso al regime forfettario tra i quali i regimi IVA previsti per le attività dell’agricoltura e della pesca di cui agli articoli 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633/1972.

Il medesimo documento di prassi ha precisato che «l’esercizio di una attività esclusa dal regime forfetario, in quanto soggetta ad un regime speciale IVA ed espressiva, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito d’impresa o di lavoro autonomo, preclude l’accesso al regime per tutte le altre attività anche se non soggette ad un regime speciale».

Pertanto, al fine di potersi considerare inibito l’accesso al regime forfettario per l’attività di interesse del contribuente, deve sussistere la doppia condizione, relativa all’altra attività che ne preclude l’accesso, di essere soggetta sì ad un regime speciale IVA, ma nel contempo espressiva di un reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

La valutazione della causa ostativa deve dunque essere effettuata stabilendo se l’attività agricola esercitata osserva questa duplice condizione. Se l’esito della verifica è positivo, il contribuente non potrà accedere al regime forfettario nemmeno per l’ulteriore attività di impresa o di lavoro autonomo esercitata. In caso contrario, ove per l’attività agricola ricorra solo una delle due condizioni, l’attività non agricola potrà transitare nel regime di cui alla legge n. 190/2014.

Ciò risulta chiarito dall’Amministrazione finanziaria nella richiamata circolare n. 10/E del 2016, laddove ha precisato che «i produttori agricoli, che rispettano i limiti previsti all’articolo 32 del TUIR, sono titolari di reddito fondiario e, pertanto, non esercitando l’attività d’impresa, possono applicare il regime forfetario per le altre attività che intendono svolgere» richiamando espressamente la circolare n. 7/E del 2008, paragrafo 2.2, relativa al vecchio regime dei minimi.

Con quest’ultimo documento di prassi, in relazione alla medesima causa di esclusione dal regime dei minimi dovuta all’applicazione di regimi speciali IVA e di determinazione del reddito, fu chiarito che «i produttori agricoli, qualora esercitino l’attività nei limiti del menzionato articolo 32 del TUIR, ancorché assoggettati ai fini IVA al regime speciale di cui agli articoli 34 e 34-bis, possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi con riguardo alle altre attività di impresa arte e professioni eventualmente svolte. Nella menzionata ipotesi, i contribuenti assolvono agli adempimenti IVA previsti per i produttori agricoli secondo le disposizioni contenute negli articoli 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e, ai fini IRPEF, sono tenuti a dichiarare il reddito fondiario mentre, relativamente alla ulteriore attività di impresa o di lavoro autonomo, potranno avvalersi del regime dei contribuenti minimi…».

Alla luce delle considerazioni che precedono, si perviene alla conclusione che un’attività di impresa o di lavoro autonomo non può transitare nel regime forfettario qualora il contribuente eserciti anche un’attività agricola assoggettata ai regimi speciali IVA di cui agli articoli 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633/1972, ma che contemporaneamente esprima un reddito d’impresa.

In tutti i casi in cui, invece, l’attività agricola esprime reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR, appartenente alla categoria dei redditi fondiari, indipendentemente dal regime IVA adottato, l’imprenditore individuale può liberamente accedere al regime forfettario per le altre attività d’impresa o di lavoro autonomo esercitate.

Le “altre attività agricole” di cui all’articolo 56-bis del TUIR, esprimendo un reddito d’impresa, precludono l’accesso al regime forfettario per le altre attività esercitate. Tuttavia, se l’imprenditore rinuncia alla particolare modalità di determinazione del reddito di cui alla menzionata disposizione, potrà applicare il nuovo regime forfetario per la generalità della attività esercitate. Medesimo principio vale per coloro che svolgono le attività di allevamento secondo l’articolo 56, comma 5, del TUIR, ossia in eccedenza rispetto ai limiti imposti dall’articolo 32.

Compatibile è pure l’assoggettamento a regime forfettario delle attività esercitate dall’imprenditore individuale qualora lo stesso sia socio di una società semplice agricola. In tal caso, infatti, la società semplice agricola è titolare di reddito agrario ex articolo 32 del TUIR.

La partecipazione in società in nome collettivo e società in accomandita semplicepreclude invece l’accesso al regime forfetario, in quanto queste società esprimono reddito di impresa. Ove il contribuente controlli direttamente o indirettamente una società a responsabilità agricola, si fa riferimento alla regola generale di cui all’articolo 1, comma 57, lett. d) della legge n. 190/2014 secondo cui l’accesso al regime è precluso se la società in questione esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore individuale.

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