L’articolo 1, comma 391, della legge n. 197/2022 autorizza la spesa annua di 900.000 euro, a partire dall’anno 2023, destinata alla copertura dei costi di gestione e manutenzione, anche evolutiva, del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaformaincentivi.gov.it.

L’obiettivoespresso della disposizione è quello di incrementare l’efficacia degli interventi pubblici in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, assicurando la piena ed effettiva operatività degli strumenti di valutazione e monitoraggio delle misure attivate e di quelli rivolti alla comunicazione delle iniziative, nonché per agevolare la messa a sistema degli strumenti medesimi.

Il Registro, istituito in virtù dell’articolo 52 della legge n. 234/2012 e regolamentato dal decreto del MISE n. 115/2017, è lo strumento nazionale per verificare che gli aiuti pubblici siano concessi nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa europea, in particolare con riferimento al cumulo dei benefici e al superamento dei massimali previsti anche per gli aiuti de minimis. Oltre alle funzioni di controllo, il Registro rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relative agli aiuti concessi.

La novità della legge di Bilancio 2023 non passa inosservata e risalta ancor di più poiché lo stanziamento annuo di 900.000 euro decorre, ironia della sorte, dall’ultimo anno in cui vige l’esonero dalla «responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi» voluto dall’articolo 31-octies, comma 1, del D.L. n. 137/2020. L’articolo 35, comma 3, del D.L. n. 73/2022 (decreto Semplificazioni) ha esteso infatti sino al 31 dicembre 2013 l’esonero da responsabilità per i soggetti pubblici o privati che non dovessero trasmettere al Registro Nazionale degli aiuti di Stato le informazioni relative agli aiuti erogati e gestiti secondo le prescrizioni dell’articolo 52 della legge 234/2012.

Il comma 7 della norma del 2012 stabilisce che la trasmissione delle informazioni al Registro e l’interrogazione del Registro medesimo «costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti». A garanzia dell’avvenuto controllo preventivo, ciascun provvedimento che dispone la concessione di aiuti a favore di un’impresa, per avere efficacia, deve riportare i codici identificativi rilasciati dal Registro.

La legge attribuisce pertanto ai due adempimenti efficacia costitutiva degli aiuti. A conforto di tale posizione, la medesima norma dispone che l’inadempimento dei predetti obblighi comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti che è rilevabile anche dall’impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno. L’articolo 17, comma 3, del DM n. 115/2017 prevede che le responsabilità di cui all’articolo 52, comma 7, della legge n. 234/2012 restano ferme «per il caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento».

A causa dell’emergenza epidemiologica vi è stato un imprevedibile incremento di aiuti individuali alle imprese, compresi quelli disposti nell’ambito del Temporary framework, cui i soggetti gestori si sono trovati a far fronte. Considerata l’eccezionalità delle circostanze, e al fine di rendere tempestiva la concessione degli aiuti, l’articolo 31-octies, comma 1, del Dl 137/2020, in deroga alle due richiamate norme, aveva esonerato i responsabili della concessione o dell’erogazione degli aiuti dalla responsabilità patrimoniale conseguente alla mancata registrazione degli stessi nel periodo 2020/2022. Periodo esteso poi al 2023 dal D.L. n. 73/2022.

In verità, in virtù del tenore dell’articolo 52, comma 7, della legge n. 234/2012, non è molto chiaro se la responsabilità patrimoniale del gestore degli aiuti si configuri nella sola ipotesi di aiuti conseguenti ad un provvedimento di concessione di cui agli articoli 8 e 9 del DM n. 115/2017 ovvero anche nell’ipotesi di aiuti «automatici» di cui all’articolo 10 del medesimo DM. Appare lecito propendere per questa seconda soluzione. Infatti, nonostante l’articolo 52, comma 7, della legge n. 234/2012 subordini agli adempimenti prescritti l’efficacia dei provvedimenti di concessione e erogazione, fa anche riferimento agli obblighi di cui al comma 1 della medesima disposizione secondo cui, il Registro deve essere alimentato non solo dai soggetti pubblici o privati che concedono gli aiuti, ma anche da coloro che li gestiscono (l’Amministrazione finanziaria nel caso di aiuti fiscali automatici). Tale soluzione interpretativa è confortata dalla previsione del richiamato articolo 17 del DM n. 115/2017 che lascia ferme le responsabilità per l’inadempimento di ogni obbligo previsto dal Regolamento, compresi quelli a carico dei soggetti preposti alla fruizione degli aiuti di cui all’articolo 10. Ulteriore conforto a questa lettura giunge dal secondo comma dell’articolo 31-octies del Dl 137/2020 in virtù del quale, non solo avrebbero dovuto essere semplificate le modalità di registrazione degli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa entro lo scorso 31 dicembre, apportando le necessarie modifiche al DM n. 115/2017, cosa mai avvenuta, ma si sarebbe dovuto «razionalizzare il relativo regime di responsabilità» entro il medesimo termine.

Con riferimento alla piattaforma incentivi.gov.it, realizzata in attuazione dell’articolo 18-ter del D.L. n. 34/2019, si ricorda che la stessa promuove la conoscenza di tutte le misure di incentivazione e dei programmi di finanziamento gestiti dal Ministero delle imprese e del made in Italy, migliorando la trasparenza e la comprensione delle procedure di accesso e di erogazione degli incentivi.

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