I giovani imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti che si iscriveranno nella previdenza agricola nel 2023 potranno contare sull’esonero contributivo istituito dall’articolo 1, comma 503, della legge n. 160/2019 inizialmente per le iscrizioni 2020 e successivamente prorogato al 2021 e 2022 dalle rispettive leggi di bilancio. Lo prevede l’articolo 1, comma 300, della manovra 2023.

L’incentivo è destinato a coloro che, alla data di iscrizione nella previdenza agricola, non abbiano compiuto i 40 anni di età. Il coltivatore diretto può invocare il beneficio per sé, per l’intero nucleo familiare ovvero per parte di esso.

Nonostante l’agevolazione sia in vigore dal 2020, e analogo beneficio sia stato disposto per le iscrizioni effettuate negli anni 2017 e 2018, non ha ancora trovato soluzione il rebus della data rilevante al fine del riconoscimento del diritto all’incentivo. Il problema sorge poiché, a differenza di quanto previsto dalla norma istitutiva, secondo la quale è agevolata l’iscrizione previdenziale effettuata dal giovane nell’anno di riferimento, per l’INPS assume rilievo la data di inizio attività oltre a quella di iscrizione nella previdenza.

Nel mondo agricolo le due decorrenze non sempre coincidono. L’obbligo contributivo, infatti, decorre dal manifestarsi dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per l’iscrizione previdenziale che, nel momento di effettivo inizio attività nell’accezione IVA, potrebbero risultare carenti. È il caso, ad esempio, del giovane agricoltore in attività antecedentemente al 2023, ma che soltanto nell’anno appena cominciato acquisirà ulteriori terreni che concorreranno al raggiungimento del fabbisogno minimo di 104 giornate richiesto per l’iscrizione nella gestione dei coltivatori diretti.

Le circolari INPS n. 85/2017 e n. 36/2018, con riferimento alle precedenti analoghe agevolazioni, avevano escluso dal beneficio gli aspiranti iscritti nella previdenza agricola già titolari di una precedente posizione cessata nell’arco dei dodici mesi antecedenti alla decorrenza della nuova iscrizione. Allo stesso modo, la relazione illustrativa alla legge di Bilancio 2020 specifica che l’esonero non si applica a coloro che nel periodo agevolato siano risultati già iscritti nella previdenza agricola. D’altra parte non vi è nella norma alcuna preclusione per i soggetti già esercenti l’attività agricola. Eppure, al ricorrere di tale condizione, l’Istituto previdenziale nega l’accesso al beneficio.

La posizione dell’INPS non appare coerente con il dettato normativo. La ratio della norma è da ricercare nella volontà di stimolare l’esercizio di attività agricole in forma stabile e professionale – anche se eventualmente precedentemente avviate – tale da comportare l’obbligo di assoggettamento alla contribuzione previdenziale.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la locuzione utilizzata dal legislatore nella formulazione dell’articolo 1, comma 503, della legge n. 160/2019 «al fine di promuovere l’imprenditoria in agricoltura», non deve essere letta nell’accezione IVA con riferimento alla data di inizio attività, ma nell’accezione previdenziale. Soprattutto tenendo conto che l’agevolazione compete «con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023».

Sulla controversa vicenda fu presentata istanza di interpello già a febbraio 2021 al Ministero del Lavoro alla quale non è mai pervenuta. A voler “pensar male”, il silenzio del Ministero potrebbe essere dovuto ad una interpretazione analoga a quella espressa nel presente contributo, ma l’ufficializzazione di una simile presa di posizione sortirebbe conseguenze molto gravi date le istanze di esonero rigettate dall’INPS in questi anni aventi ad oggetto la fattispecie in esame.

Come per il passato, l’agevolazione consiste nel totale esonero dal versamento della contribuzione IVS per un periodo massimo di 24 mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle pensioni. Restano dovuti il contributo di maternità ed il premio Inail, quest’ultimo esclusivamente dai coltivatori diretti. Non è prevista la cumulabilità con altri esoneri e la fruizione deve rispettare i limiti in materia di aiuti de minimis da verificare in ogni esercizio finanziario di riferimento e nei due precedenti.

Condizioni di fruibilità del beneficio, modalità e tempi di presentazione delle domande sono stati oggetto della circolare INPS n. 72/2020.

Ultime Pubblicazioni

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *