L’articolo 1, comma 82, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 62 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2023, al fine di garantire, con medesima decorrenza, l’esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente.

L’esenzione è prevista dal precedente comma 81 che interviene sull’articolo 1, comma 759, della legge n. 160/2019 introducendone la lettera g-bis). In tal modo, alle esenzioni già vigenti in forza della citata disposizione, si aggiunge l’esenzione dal pagamento dell’IMU per «gli immobili non utilizzabili né disponibili», per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici (articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

La nuova disposizione pone a riparo i soggetti passivi d’imposta che, a causa del dilagare del fenomeno, non dispongono di fatto degli immobili per i quali l’imposta sarebbe dovuta. Così facendo, il legislatore dà seguito a quell’orientamento giurisprudenziale, non univoco, in virtù del quale al ricorrere di ipotesi di questo tipo l’imposta non risulterebbe dovuta.

In tal senso si era espressa l’ex Commissione Tributaria Regionale della Toscana con la sentenza n. 67/2022 depositata il 19 gennaio dello scorso anno nella consapevolezza che, sul tema del possesso, «la giurisprudenza tributaria è divisa tra la rilevanza del mero ius possidendi od al contrario la necessità anche di uno ius possessionis».

La questione, difatti, è incentrata sulla nozione di possesso nell’accezione IMU. Tanto nella previgente normativa (articolo 8, comma 2, del D.L. n. 23/2011), quanto nell’attuale disciplina (articolo 1, comma740, della legge n. 160/2019), difatti, Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili indipendentemente dal titolo del soggetto passivo.

La richiamata sentenza statuisce che il titolare di un immobile occupato abusivamente non trae nessun utile dal suo diritto di proprietà (o altro diritto reale) non potendogli derivare il godimento diretto del bene, né un godimento attraverso il conseguimento di un corrispettivo per il suo utilizzo, costretto, anzi, a subire un deterioramento del bene con conseguente diminuzione patrimoniale.

A parere dei giudici toscani, il concetto di possesso a cui rifarsi è il medesimo di cui all’articolo 1140 del Codice Civile in virtù del quale occorre indagare la contemporanea sussistenza di un corpus, ossia il potere di fatto sulla cosa, e di un animus che si manifesta nell’intenzione del soggetto di tenere la cosa quale proprietario o quale titolare di altro diritto reale.

Alla luce di tale principio, occorre verificare se in caso di occupazioni abusive di immobili, oltre all’indisponibilità del bene che ne rende inibita di fatto la possibilità di utilizzo, viene meno anche l’animus. Al fine di tale verifica, è necessario stabilire quale valore attribuire alle dichiarazioni degli organi di polizia che attestano l’impossibilità di sgomberare l’immobile con la conseguente impossibilità per i proprietari di (ri)entrarne nel possesso. Se gli organi di polizia non riescono a difendere il diritto di proprietà del soggetto passivo d’imposta, questi è privo di tutela non potendo attivare i diritti possessori e vedendosi il diritto di proprietà svuotato dello ius possidendi.

Simili presupposti non fanno altro che minare il principio di capacità contributiva sancito dall’articolo53 della Costituzione poiché, per ragioni non dipendenti dalla volontà del contribuente, viene in concreto a mancare quella capacità contributiva richiesta dalla norma costituzionale.

È evidente che questo orientamento della giurisprudenza di merito sia stato condiviso dal legislatore.

Il medesimo articolo 1, comma 81, della legge di Bilancio 2023 impone al soggetto passivo di comunicare al comune interessato, secondo modalità telematiche che saranno stabilite con apposito decreto, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione e il successivo venirne meno.

Dal momento che la norma ancora l’agevolazione alla presentazione della denuncia o alla promozione di un’azione giudiziaria penale, occorre comprendere quale sia il momento dal quale è possibile invocare l’esenzione. L’occupazione abusiva, ad esempio, può aver avuto inizio prima che il contribuente abbia sporto denuncia il cui diritto alla presentazione, in virtù dell’articolo 124 del Codice Penale, è salvaguardato per tre mesi «dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato». Sarà certamente il Dipartimento delle Finanze del MEF a far luce su questo aspetto con un documento di prassi.

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