È oggetto di nuova proroga la sospensione dei termini per adempiere agli obblighi imposti dalla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 per la corretta fruizione dell’agevolazione “prima casa”. Il nuovo intervento normativo è contenuto nel disegno di legge di conversione del decreto milleproroghe 2023 (D.L. n. 198 del 29 dicembre 2022).

La sospensione dei termini in materia di benefici prima casa ha avuto origine a causa del dilagare dell’emergenza epidemiologica quando è stata disposta dall’articolo 24 del D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020 per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Dato il perdurare della pandemia, l’articolo 3, comma 11-quinquies, del D.L. n. 183/2020, ha operato una proroga del predetto termine di sospensione dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 modificando la norma originaria. Per la medesima ragione, il legislatore è intervenuto nuovamente con l’articolo 3, comma 5-septies, del D.L. n. 228/2021 prorogando ulteriormente il termine di sospensione al 31 marzo 2022.

La legge di conversione del D.L. n. 198/2022, tecnicamente, non proroga quel termine del 31 marzo 2022, in quanto non modifica l’articolo 24 del D.L. n. 23/2020, ma dispone una nuova sospensione, in via retroattiva, per il periodo 1° aprile 2022 – 30 ottobre 2023. In verità, anche nel recente passato, dopo la prima sospensione ad opera del richiamato articolo 24 del D.L. n. 23/2020, le ulteriori proroghe del termine di sospensione sono state disposte dal legislatore successivamente rispetto allo spirare del termine previsto dalla norma precedente. Così, ad esempio, dopo il 31 dicembre 2020, il nuovo termine di sospensione al 31 dicembre 2021 è stato assegnato il 2 marzo 2021 con una sorta di “vacatio” per il bimestre 1° gennaio 2021 – 1° marzo 2021.

La disposizione del milleproroghe 2023, tuttavia, reca una novità importante rispetto ai precedenti interventi normativi di dubbia legittimità costituzionale.

Con la Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, l’Agenzia delle entrate ebbe modo di chiarire che scopo della sospensione è l’impedimento della decadenza dal beneficio, attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19. La sospensione riguarda tutti i termini imposti dalla citata nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 (18 mesi per spostare la residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile, l’anno dall’alienazione del fabbricato abitativo preposseduto per fruire nuovamente dell’agevolazione, l’anno dall’acquisto del nuovo immobile entro il quale alienare l’immobile preposseduto per il quale si è già fruito dell’agevolazione). La sospensione, come per il passato, concerne anche il termine concesso dall’articolo 7 della legge n. 448 del 1998 relativo al credito d’imposta fruibile dai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si è fruito della tassazione agevolata, un’altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla citata nota II-bis.

La nuova norma, già approvata dalle commissioni permanenti, a differenza di quanto avvenuto in passato con le proroghe “retroattive” del termine di sospensione, prevede espressamente che siano fatti salvi gli atti notificati dall’Agenzia delle entrate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 198/2022, emessi per il mancato rispetto dei termini di cui alle due norme interessate, e non si faccia luogo al rimborso di quanto già versato. È evidente che una simile previsione, oltre a non collimare con la ratio sottesa a una qualsivoglia sospensione dei termini disposta dalla legge, possa determinare l’illegittimità costituzionale della disposizione ponendo i contribuenti su due piani distinti e penalizzando coloro che hanno l’unica “colpa” di aver subito con maggiore tempestività l’azione accertativa dell’Amministrazione finanziaria.

Visto che l’articolo 64, comma 6, del D.L. n. 73/2021 prevede la più generosa agevolazione a favore dei giovani di età inferiore a 36 anni per “gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di «prime case» di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131”, considerato il richiamo alla più volte citata nota II-bis, la sospensione dei termini deve intendersi applicabile anche al corretto adempimento degli oneri conseguenti all’invocazione di quest’ultimo beneficio. Si rammenta, al riguardo, che l’agevolazione per gli under 36 è fruibile, in virtù delle previsioni della legge di Bilancio 2023, anche per gli atti che saranno stipulati entro il 31 dicembre 2023.

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