L’articolo 1, comma 80, della legge di Bilancio interviene nuovamente sull’articolo 1, comma 44, della legge n. 232/2016 prevedendo che, anche nel 2023, i redditi dominicali e agrari dei terreni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola non concorrano alla formazione del reddito da assoggettare ad Irpef.

L’espresso richiamo della norma del 2016 all’imposta sul reddito delle persone fisiche fa si che il beneficio fiscale sia riservato alle sole persone fisiche esercenti attività agricola in via principale e, come tali, iscritte nella apposita gestione previdenziale. L’agevolazione è fruibile anche dai soci persone fisiche di società semplici ove rispettino la predetta condizione di essere iscritti nella gestione previdenziale dell’agricoltura.

Al contrario, come precisato dalle Entrate con la circolare n. 8/E/2017 e ribadito con la circolare n. 9/E dello scorso anno, l’agevolazione non compete a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali qualificati tali in virtù della partecipazione in società agricole in nome collettivo e in accomandita semplice, anche in presenza dell’opzione per la determinazione del reddito su base catastale secondo l’articolo 1, comma 1093, della legge n. 296/2006. In questa ipotesi, difatti, il reddito prodotto resta qualificato reddito d’impresa dal decreto del Mef 213/2007 (art. 3, c. 1).

Il reddito agrario, normalmente, costituisce imponibile Irpef in capo al soggetto che coltiva il terreno indipendentemente dalle qualifiche soggettive e dal titolo di conduzione. Il dominicale, spettante sempre e solo al titolare del diritto reale, in caso di assoggettamento del terreno ad IMU, che assorbe l’imposizione sui redditi, non è soggetto ad IRPEF e relative addizionali. Ma i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali sono esenti da IMU a regime. Pertanto, in assenza della disposizione di vantaggio, i redditi dominicali e agrari concorrerebbero entrambi alla formazione della base imponibile per i contribuenti in questione. Cosa che, fatte salve ulteriori proroghe, si verificherà dall’anno d’imposta 2024.

In virtù dell’articolo 1, comma 705, della legge n. 145/2018, fruiscono dell’agevolazione anche i familiari del coltivatore diretto iscritti nella previdenza agricola quali coadiuvanti. A tali contribuenti, infatti, è estesa la disciplina fiscale propria dei titolari dell’impresa agricola al cui esercizio partecipano attivamente.

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