Con una risposta fornita nel corso degli eventi della stampa specializzata di inizio anno, il Dipartimento delle Finanze ha smentito quanto precedentemente affermato in un analogo evento di inizio 2020 in relazione al valore della dichiarazione IMU per fruire di alcuni trattamenti agevolati.

Il riferimento è all’esenzione d’imposta dovuta per i cosiddetti beni merce, ma anche per i fabbricati abitativi appartenenti alle forze armate e militari e per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.

Nella previgente normativa IMU, le agevolazioni relative ai fabbricati “merce” erano ancorate, a pena di decadenza, alla condizione che il soggetto passivo avesse presentato la dichiarazione IMU che, pertanto, assumeva valore costitutivo del beneficio fiscale. In verità, sfugge che l’articolo 2, comma 5-bis, del D.L. n. 102/2013, pur non abrogato espressamente, si dovrebbe ritenere applicabile per le sole agevolazioni fruite nel 2013. Dal 2014, infatti, la disciplina IMU è confluita nella IUC (Imposta Unica Comunale) in virtù dell’articolo 1, comma 639, della legge n. 147/2013 lasciando salva la disciplina dell’IMU. Con riferimento a questo aspetto, tuttavia, si deve evidenziare che la legge n. 147/2013, nel disciplinare la IUC, richiama sempre e solo la disciplina IMU di cui all’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 che, pur considerando le modifiche subite nel tempo, per le agevolazioni in questione non ha mai previsto l’obbligo dichiarativo a pena di decadenza.

Nella vigente normativa debuttata nel 2020, invece, il riferimento alla dichiarazione quale condicio sine qua non dell’agevolazione sembra essere scomparso. Sulla scorta di tale circostanza, il Dipartimento ministeriale si era espresso, ad inizio 2020, chiarendo che l’eventuale omissione della dichiarazione, in effetti, non avrebbe comportato la revoca delle agevolazioni, ma, tutt’al più, l’applicazione della sanzione per la mera violazione formale.

Come tuttavia rammenta la risoluzione n. 7/DF del 6 novembre 2020 dello stesso Dipartimento delle Finanze, l’articolo 1, comma 769, della legge n. 160/2019 afferma che «in ogni caso, ai fini dell’applicazione dei benefici» di cui alle tre predette fattispecie, «il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme».

Tale disposizione, secondo il più recente intervento del Dipartimento ministeriale, va declinata nel senso che l’inadempimento dell’obbligo dichiarativo comporta la decadenza dalle agevolazioni.

Il ripensamento dei tecnici del MEF è ascrivibile all’orientamento della giurisprudenza di legittimità che fa capo alle recenti ordinanze n. 5190/2022 e n. 37385/2022.

La prima, in verità, è relativa all’obbligo dichiarativo per fruire della previgente esenzione per i fabbricati merce sancito dall’articolo 2, comma 5-bis, del D.L. n. 102/2013.

Per questo motivo, il principio enunciato dalla Cassazione non appare del tutto estendibile alle nuove disposizioni. D’altra parte, la stessa Suprema Corte insegna che le norme che recano agevolazioni fiscali non possono essere interpretate per analogia.

Allo stesso modo, la più recente ordinanza n. 37385 di dicembre 2022 è relativa all’obbligo dichiarativo imposto agli enti no profit per fruire dell’esenzione IMU sugli immobili in cui vengono esercitate le attività in modalità non commerciale. Nell’occasione, la Suprema Corte ha affermato che il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è del resto un principio generale del diritto tributario (v. Cass. n. 21465 del 2020; Cass. n. 5190 del 2022), come pure lo è quello secondo cui le norme di esenzione, in quanto norme che fanno eccezione rispetto a principi generali, non sono applicabili in via analogica.

Proprio per questa seconda ragione, se proprio si deve attribuire valore costitutivo delle agevolazioni all’obbligo dichiarativo, lo si deve all’articolo 1, comma 769, della legge n. 160/2019 nella parte in cui prevede che il soggetto passivo attesti nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme «in ogni caso, ai fini dell’applicazione dei benefici». La norma si riferisce, oltre che all’agevolazione per i fabbricati merce, alle esenzioni per gli alloggi sociali e per le abitazioni del personale delle forze armate e militari (articolo 1, comma 751, lett. c) nn. 3) e 5)).

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